Tredicesime più leggere per i lavoratori della scuola, ma è conseguenza del “pacco” di Natale dell’anno scorso
Quest’anno le tredicesime per docenti e personale Ata saranno molto meno sostanziose rispetto all’anno scorso. Ciò è la conseguenza innanzitutto dell’operazione messa in campo a dicembre del 2023 dal Governo Meloni che non a caso denunciammo come il “pacco” di Natale.
Infatti, lo scorso Natale tutto il personale della scuola beneficiò di un emolumento di circa 1.000 euro medi aggiuntivi rispetto al normale stipendio e alla tredicesima spettante. Di fatto una “dazione” che intercettò le esigenze della categoria stante le gravi ristrettezze economiche in cui versa e le accresciute necessità di spesa specie durante le festività.
Non si trattò, però, né di un regalo né di un atto di generosità da parte del Governo ma di una mera anticipazione a valere sul 2024 degli aumenti comunque spettanti al personale per il rinnovo contrattuale 2022/24. In pratica soldi comunque dovuti ai lavoratori ma erogati tutt’insieme e unilateralmente dal Governo per far colpo sulla categoria. Di fatto un’operazione propagandistica promossa dal Governo che ora si rivela chiaramente per ciò che fu, ovvero un “pacco” di Natale.
Questo dicembre, infatti, non solo questa operazione non è ripetibile, non solo i lavoratori non riceveranno alcun beneficio economico, ma non si vedranno corrisposte neanche le restanti somme spettanti per il rinnovo contrattuale poiché le trattative non sono state neanche avviate nonostante il CCNL sia scaduto da tre anni.
Senza contare che con le attuali risorse stanziate dal Governo in legge di bilancio per il rinnovo contrattuale gli stipendi verrebbero incrementati di appena il 5,78% (la cui metà -tra l’altro- è stata già erogata con il “pacco” di Natale dell’anno scorso), una cifra ben lontana dal garantire il pieno recupero dell’inflazione del triennio che è quasi del 18%.
Pertanto a dicembre con la tredicesima di quest’anno -ben più magra rispetto a quella dell’anno scorso- si scopre la realtà dei fatti, ovvero che non ci sono risorse, che anzi gli stipendi dei lavoratori della scuola sono sempre più poveri, sempre più inadeguati rispetto all’aumento del costo della vita e sempre più incapaci di garantire condizioni economiche e di vita dignitose.
La FLC CGIL negli ultimi mesi ha promosso ben due scioperi per denunciare questa situazione e rivendicare risorse aggiuntive per rinnovare il contratto e innalzare gli stipendi del personale docente e Ata.
Se il Ministro Valditara, come spesso afferma, intende restituire davvero autorevolezza e dignità ai lavoratori della scuola, inizi a rinnovare i contratti di lavoro garantendo aumenti stipendiali in linea con l’inflazione e in grado assicurare sicurezza economica e prestigio sociale.
in arrivo il secondo concorso PNRR: cosa c’è da sapere
Il Ministro persiste nella decisione di emanare nuovi bandi in presenza di idonei
I posti messi a concorso sono 19.032, di cui 8.355 nella primaria e infanzia e 10.667 per la secondaria.
Domande di partecipazione
Le domande di iscrizione ai due concorsi – primaria e infanzia e secondaria – sono distinte.
In relazione al bando della primaria e dell’infanzia, si può presentare istanza in un’unica regione per tutte le tipologie di posto per cui si ha titolo a insegnare. Il candidato che concorre per più tipologie di posti/gradi presenta un’unica istanza con l’indicazione delle procedure cui intende partecipare.
In relazione al bando della secondaria i candidati possono presentare istanza di partecipazione in una sola regione e per una sola classe di concorso, distintamente per la scuola secondaria di primo e di secondo grado, nonché per le distinte e relative procedure sul sostegno.
Sono previsti venti giorni per la presentazione della domanda: dalle ore 14:00 del giorno in cui il bando viene pubblicato sul portale unico del reclutamento www.inpa.gov.it fino alle ore 23:59 del 19° giorno successivo a quello di apertura delle istanze.
Requisiti di accesso per scuola primaria e dell’infanzia
- abilitazione ottenuta con la laurea in scienze della formazione primaria;
- diploma magistrale abilitante o diploma sperimentale a indirizzo linguistico, conseguiti presso gli istituti magistrali entro l’a.s. 2001/2002.
In particolare per la scuola primaria:
- corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell’istituto magistrale, iniziati entro l’a.s. 1997-1998 aventi valore di abilitazione, incluso diploma di sperimentazione ad indirizzo linguistico di cui alla CM 11 febbraio 1991, n. 27;
per la scuola dell’ infanzia:
- corsi triennali e quinquennali sperimentali della scuola magistrale, ovvero dei corsi quadriennali o quinquennali sperimentali dell’istituto magistrale abilitanti, iniziati entro as 1997-98, incluso il diploma di sperimentazione ad indirizzo linguistico di cui alla Circolare Ministeriale 11 febbraio 1991, n. 27.
Requisiti di accesso per la scuola secondaria:
- laurea magistrale/specialistica/ V.O., diploma AFAM di II livello coerente con le classi di concorso + abilitazione specifica;
- laurea magistrale/specialistica/ V.O., diploma AFAM di II livello + 3 anni di servizio negli ultimi 5 nelle scuole statali di cui almeno 1 nella specifica classe di concorso;
- laurea magistrale/specialistica/ V.O., diploma AFAM di II livello + 24 CFU/CFA conseguiti entro il 31 ottobre 2022
- laurea magistrale/specialistica/ V.O., diploma AFAM di II livello, o titolo equipollente o equiparato + 30 CFU/CFA (articolo 2-bis del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59) oppure essere iscritti al percorso per l’acquisizione dei 30 CFU/CFA con riserva da sciogliere entro il 30 giugno 2025;
- laurea magistrale/specialistica/ V.O., diploma AFAM di II livello, o titolo equipollente o equiparato + iscrizione ai percorsi formativi abilitanti (DA 30 O DA 60 CFU/CFA) dell’a.a. 2023/24.
Requisiti di accesso ITP
- abilitazione all’insegnamento per la specifica classe di concorso o titolo di acceso previsto dalla normativa vigente in materia di classi di concorso (diploma).
Requisiti per il sostegno:
- titolo di accesso relativo allo specifico grado e specializzazione per le attività di sostegno didattico con disabilità.
Titoli esteri
- titolo di accesso conseguito all’estero e riconosciuto in Italia oppure è possibile essere ammessi con riserva se, in relazione al titolo estero, si è presentata la domanda di riconoscimento.
Il concorso si articola in una prova scritta e una prova orale
La prova scritta consiste in una prova computer based unica (cioè una per la scuola primaria e dell’infanzia e una per la secondaria) valida per tutte le classi di concorso e le tipologie di posto (comune e sostegno). La durata della prova è di 100 minuti e ogni quesito presenta 4 opzioni di risposta di cui solo 1 è corretta.
Gli argomenti dei 50 quesiti sono così ripartiti:
- 10 quesiti di ambito pedagogico
- 15 di ambito psicopedagogico e aspetti relativi all’inclusione
- 15 di ambito metodologico didattico
- 5 relativi alla conoscenza della lingua inglese al livello B2 del QCER
- 5 sulle competenze digitali e l’uso didattico delle tecnologie
La prova orale è volta ad accertare le conoscenze e competenze sulla disciplina/tipologia di posto, le competenze didattiche generali, la capacità di progettazione didattica efficace e comprende anche la lezione simulata.
Per il sostegno la prova valuta la competenza nelle attività di sostegno, la capacità di definire ambienti di apprendimento, la progettazione didattica e curricolare per garantire l’inclusione e il raggiungimento di obiettivi adeguati alle possibili potenzialità e alle differenti tipologie di disabilità, anche mediante l’impiego didattico delle tecnologie.
La prova dura 30 minuti per la primaria e la scuola dell’infanzia e 45 minuti per la secondaria.
Le domande disciplinari sono estratte a sorte all’inizio della prova, l’argomento della lezione simulata è estratto 24 ore prima.
Sulla base delle recenti modifiche al regolamento concorsuale sono ammessi all’orale i candidati che hanno raggiunto il voto di almeno 70/100 in numero pari al massimo a tre volte i posti messi a bando.
La valutazione è espressa in 250^esimi , con 100 punti alla prova scritta, 100 all’orale/prova pratica, 50 ai titoli accademici, scientifici, professionali.
Le graduatorie comprenderanno un numero di candidati pari ai posti messi a bando, salvo eventuali surroghe in relazione a rinunce.
Per quanto riguarda le riserve, come nei precedenti concorsi PNRR, opereranno tre diverse tipologie di riserva: quella prevista dalla Legge 12 marzo 1999 n. 68 a favore dei lavoratori disabili, quella del decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66 relativa ai volontari in ferma breve e ferma prefissata delle Forze armate e ufficiali di complemento in ferma biennale e agli ufficiali in ferma prefissata, quella del decreto-legge 22 aprile 2023 n. 44 relativa agli operatori volontari che hanno concluso il servizio civile universale.
Ad esse si aggiunge la riserva del 30% dei posti a favore dei candidati che abbiano maturato negli ultimi 10 anni 3 anni di servizio nella scuola statale, di cui almeno 1 nella specifica classe di concorso/tipologia di posto.
LE NOSTRE OSSERVAZIONI
La FLC CGIL ha ribadito ancora una volta la richiesta di sospendere l’emanazione dei bandi dei prossimi concorsi per le regioni e gli insegnamenti in cui sono presenti idonei che potrebbero essere assunti sia dalle procedure straordinarie o ordinarie bandite nel 2020 e 2021, sia nel concorso PNRR ancora in via di conclusione.
Abbiamo segnalato che in molte classi di concorso vengono messi a bando pochissimi posti e con buone probabilità i partecipanti saranno i medesimi che hanno partecipato e superato il concorso PNRR 1.
Abbiamo chiesto maggiore trasparenza rispetto alla pubblicazione degli elenchi degli idonei.
In ogni caso abbiamo chiesto che l’aver superato il concorso PNRR 1 possa essere valutato come titolo in relazione al nuovo concorso.
La riduzione a 20 giorni per la presentazione delle istanze di partecipazione rappresenta l’ennesimo tentativo del Ministero di non assumersi le proprie responsabilità rispetto ai ritardi nella gestione delle procedure amministrative, scaricandone sui lavoratori le conseguenze e riducendo i tempi per effettuare scelte consapevoli e informate e anche per le organizzazioni sindacali preposte all’assistenza e alla consulenza.
Per la FLC CGIL occorre dare una efficace e tempestiva soluzione al problema del precariato attraverso una scelta chiara: un piano di stabilizzazione degli idonei dei concorsi precedenti e investimenti mirati all’ampliamento degli organici.
N.B “chiedilo a Effellecì“: Lunedì 9 dicembre alle ore 14.30 si terrà un appuntamento con “chiedilo a effellecì” sul secondo concorso PNRR.Come presento domanda? Quanti posti sono messi a bando? E gli idonei del concorso 2023? Queste sono solo alcune delle domande a cui risponderanno Serena Morando e Manuela Pascarella della FLC CGIL nazionale.
Appuntamento online in diretta sulla nostra pagina Facebook e sul nostro canale YouTube.
Autonomia differenziata: la Corte costituzionale si pronuncia a salvaguardia del carattere unitario e nazionale del sistema di istruzione
Con la sentenza n. 192, pubblicata in data 3 dicembre 2024, la Consulta si è espressa in merito alla Legge 26/06/2024, n. 86, la cosiddetta legge Calderoli, dopo i ricorsi di quattro Regioni: Puglia, Toscana, Sardegna e Campania. La pronuncia, riguardante il giudizio di legittimità costituzionale del provvedimento, definisce con chiarezza la «valenza necessariamente generale ed unitaria» in riferimento alle «norme generali sull’istruzione».
I termini utilizzati dalla Corte sono estremamente chiari: “Non sarebbe quindi giustificabile una differenziazione che riguardi la configurazione generale dei cicli di istruzione e i programmi di base, stante l’intima connessione di questi aspetti con il mantenimento dell’identità nazionale”.
Per la FLC CGIL si tratta di una conferma rispetto alle preoccupazioni ripetutamente espresse in ogni contesto e chiaramente declinate il 28 marzo 2024 dalla Segretaria generale Gianna Fracassi, in audizione presso la Commissione Affari Costituzionali della Camera: “Infatti, attraverso le intese regionali si prevede che si possa giungere perfino a far diventare “le norme generali sull’istruzione” – oggi legislazione esclusiva dello Stato – oggetto di legislazione concorrente, e quindi “regionalizzare” e differenziare le norme che dovrebbero essere applicabili in tutto il territorio nazionale in modo uniforme riguardanti ad esempio, gli ordinamenti scolastici, le funzioni e dell’organizzazione del sistema educativo, la disciplina dell’organizzazione e del rapporto di lavoro del personale della scuola.” In quella circostanza, così come oggi la Consulta, avevamo richiamato la precedente sentenza n. 200 del 24 giugno 2009, argomentando che le norme generali sull’istruzione non possono essere scisse dal complesso di articoli che nella Carta costituzionale declinano i diritti legati al sistema scolastico. Infatti, alle prescrizioni derivanti dagli articoli 33 e 34 si attribuisce “valenza necessariamente generale ed unitaria che identifica un ambito di competenza esclusivamente statale”, “assicurando, mediante una offerta formativa omogenea, la sostanziale parità di trattamento tra coloro che fruiscono del servizio dell’istruzione (interesse primario di rilievo costituzionale)”.
Intanto, sempre in data 3 dicembre 2024, la Corte di cassazione ha verbalizzato l’esito delle istruttorie dei quesiti referendari: sia il referendum abrogativo della Legge 26/06/2024, n. 86 sull’autonomia differenziata, sia i referendum promossi dalla CGIL sui diritti sul lavoro, sono stati ritenuti validi rispetto al raggiungimento delle oltre 500mila firme. Il passaggio successivo sarà la valutazione della Cassazione sulla legittimità dei quesiti.
Le parole della sentenza ci confortano sulla correttezza delle nostre battaglie che partono da lontano e che, ostinatamente, con la Carovana dei diritti, hanno attraversato il Paese per parlare in ogni occasione, spiegando i rischi di questa operazione secessionista. Eppure, è ancora il momento di confrontarsi nelle piazze e nei luoghi di lavoro perché il rischio di interventi correttivi della legge, che recepiscano gli interventi della Corte, è dietro l’angolo e, sappiamo bene che l’interesse dei Presidenti di Regione sul settore dell’istruzione è molto alto per il tentativo più volte manifestato di controllare e gestire uno dei settori più delicati per la costruzione della cittadinanza e per l’esercizio del diritto all’istruzione.
Rimangono tutte in campo le ragioni che hanno condotto la Cgil, insieme al Comitato referendario per l’abrogazione della legge sulla Autonomia differenziata, a proporre il quesito contro la legge Calderoli: “Volete voi che sia abrogata la legge 26 giugno 2024, n.86, ‘Disposizioni per l’attuazione dell’autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione’?”.
FLC CGIL ABRUZZO MOLISE